Pubblicazioni di matrimonio

Chi intende sposarsi deve rivolgere istanza direttamente all'Ufficio dello Stato Civile e concordare un appuntamento per la pubblicazione.

Per i cittadini italiani è compito dello stesso Ufficio procedere all'acquisizione della necessaria documentazione, mentre i cittadini stranieri dovranno presentare un NULLA OSTA rilasciato dalle loro autorità in Italia, salvo particolari convenzioni con lo Stato di appartenenza.

La pubblicazione (da effettuarsi previa esibizione di un documento di identità, la consegna di una o due marche da bollo a seconda dei casi) non prevede più la presenza di due testimoni e consiste nella stesura di un verbale sottoscritto dai futuri sposi e dal pubblico Ufficiale. Il relativo atto viene quindi affisso all'Albo on line delle "Pubblicazioni di Matrimonio" per 8 giorni consecutivi; il matrimonio comunque non potrà essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione e comunque non oltre i 180 successivi.

Matrimonio Civile

Il matrimonio civile viene celebrato nel Comune ove è stata fatta la richiesta di pubblicazione (art. 106 del C.C.).

Qualora vi sia necessità di celebrare il matrimonio in un altro Comune, gli sposi devono presentare apposita domanda all'Ufficiale dello Stato Civile che, a pubblicazione avvenuta, provvederà a rilasciare la delega al Sindaco del luogo prescelto per la celebrazione (art. 109 del C.C.).

L'appuntamento per la celebrazione del rito può essere fissato al momento della pubblicazione o in un secondo tempo, sempre comunque entro il termine di validità delle pubblicazioni stesse (180 giorni).

Nel giorno e nell'ora prefissati gli sposi si recano nel luogo ove si terrà il rito accompagnati da due testimoni maggiorenni, anche parenti. Tutti devono essere muniti di documento d'identificazione valido.

L'Ufficiale dello Stato Civile legge gli articoli del Codice Civile (143, 144 e 147) e chiede agli sposi di esprimere la loro volontà di unirsi in matrimonio. Dopo la risposta affermativa, l’Ufficiale di Stato legge l'atto di matrimonio e lo fa sottoscrivere agli sposi e ai testimoni.

Al momento della celebrazione viene dichiarata anche la scelta del regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni (art. 162 del C.C.).