Addizionale comunale IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per le annualità dal 2007 al 2012 è fissata nella misura dello 0,5%. 

Per l'anno 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2013 sono state approvate le seguenti aliquote di addizionale comunale all'I.R.P.E.F., differenziate per scaglioni di reddito, che si applicano a tutti i redditi assoggettabili all'imposta I.R.P.E.F., senza alcuna esenzione dal tributo: 

Redditi fino a € 15.000 euro                             aliquota 0,55 per cento;

Redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000             aliquota 0,60 per cento;        

Redditi oltre € 28.000 e fino a € 55.000             aliquota 0,65 per cento;

Redditi oltre € 55.000 e fino a € 75.000             aliquota 0,70 per cento;

Redditi oltre € 75.000                                      aliquota 0,75 per cento.

Per l'anno 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03.09.2014 sono state confermate le aliquote come sopra riportate.

Per l'anno 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03.06.2015 sono state confermate le aliquote come sopra riportate. 

PPer l'anno di imposta 2016, stante il disposto dell’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) le tariffe rimangono invariate rispetto all'anno di imposta 2015. 

Per l'anno di imposta 2017, stante il disposto dell’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 c. 42 della L. 232/2016, le tariffe rimangono invariate rispetto all'anno di imposta 2015.

Per l'anno di imposta 2018, stante stante il disposto dell’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 c. 42 della L. 232/2016 e L. 205/2017, le tariffe rimangono invariate rispetto all'anno di imposta 2015. 

Per l'anno di imposta 2019 le tariffe rimangono invariate rispetto all'anno di imposta 2015.

Per l'anno di imposta 2020 le tariffe rimangono invariate rispetto all'anno di imposta 2015.

Per l'anno di imposta 2021 le tariffe rimangono invariate rispetto all'anno di imposta 2015.

Relativamente all'anno 2022, la Legge 30.12.2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) art. 1, comma 2 ha riformato l’art. 11 comma 1 del D.P.R. 917/1986 prevedendo diversi scaglioni di reddito ai fini dell’applicazione delle aliquote Irpef come di seguito riepilogati:

Fino a 15.000 euro;

Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro;

Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;

Oltre 50.000 euro;

Le aliquote dell'addionale comunale all'Irpef per l'anno 2022 sono quindi state determinate con riferimento a detti scaglioni di reddito.

Di seguito la documentazione relativa ai vari anni di imposta:

Documentazione