COMMERCIO IN SEDE FISSA

COMMERCIO IN SEDE FISSA FINO A 400 MQ DI SUPERFICIE DI VENDITA

Regime giuridico: S.C.I.A.

Sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), da presentare al Comune, la nuova apertura di attività, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione degli esercizi di vicinato e di media struttura inferiore (fino a 400 mq di superficie di vendita), l’aggiunta di settore merceologico, la sostituzione del preposto e/o del legale rappresentante, il sub ingresso per atto tra vivi o a causa di morte, la reintestazione.

La S.C.I.A. deve indicare che l'operatore è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d’uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell’attività medesima, nonché l’ubicazione dell’esercizio e gli estremi del titolo abilitativo edilizio. 

Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici: 

  • generi alimentari;

  • generi non alimentari;

  • stampa quotidiana e periodica;

  • generi non alimentari a basso impatto;

  • generi speciali.

ADEMPIMENTI PER IL CITTADINO

Presentazione dellaSegnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) che deve contenere:

Dati anagrafici del denunciante e dati identificativi della ditta/società;
Data di inizio dell’attività;
Dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e, per la vendita di generi alimentari, anche quelli professionali;

Dichiarazione che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia);

Ubicazione dell’esercizio, settore merceologico e superficie di vendita;

Dichiarazione di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d’uso;

Data e sottoscrizione del denunciante.

 Allegati da produrre con la S.C.I.A.:

  • Certificato di agibilità dei locali o altrimenti copia dell’autorizzazione edilizia o del collaudo;

  • Copia di un valido documento di identità del denunciante;

  • Planimetria in scala dei locali;

  • Per i cittadini extra comunitari: copia del permesso di soggiorno;

  • Eventuale nomina del preposto e dichiarazione di possesso dei requisiti morali e, per la vendita di generi alimentari, anche quelli professionali;

  • Per la vendita di cose antiche o usate (es. autoveicoli, dischi ecc.): specifica comunicazione al Comune ai sensi dell’art. 126 del T.U.L.P.S., e dichiarazione di essere a conoscenza dell’obbligo di annotare su apposito registro le operazioni compiute, nonché l’identità degli acquirenti;

  • Per la vendita di generi alimentari: comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” mediante l’utilizzo del modello “Nuova Attività” o “Variazione Attività”;

Inizio dell’attività:

L’attività può essere iniziata a partire dalla data di presentazione della S.C.I.A. allo sportello unico per le attività produttive comunale.

Il Comune ha 60 giorni di tempo per verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa. 

Comunicazioni:

  • Alla Camera di Commercio di Udine: trasmissione della copia della S.C.I.A. debitamente vidimata dell’Ufficio Protocollo del Comune a dimostrazione dell’avvenuto inoltro;

  • Al Comune: ogni variazione della residenza o sede legale, nonché della ragione sociale;

  • Al Comune: l’ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, nonché la sospensione e la cessazione dell’attività.

MODULISTICA

ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI MEDIA STRUTTURAMAGGIORE

Regime giuridico: Autorizzazione

L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione delle medie strutture (da 401 a 1500 mq di superficie di vendita) sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato al possesso del titolo abilitativo edilizio e all'osservanza delle disposizioni di cui all’art. 12 commi 3 e 4 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. L’autorizzazione è rilasciata previa approvazione degli indirizzi e dei criteri determinati dal Comune stesso nel rispetto degli artt. 17 e 18 del D.P.G.R. 22/03/2007 n. 069/Pres. e sentite le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori.  

MODULISTICA