Animali d’affezione

Animale d’affezione è ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità. 

Cani

Chi detiene un cane è tenuto, pena sanzione (da 100 a 600 euro), a registrarlo alla Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina:
- da parte del detentore della fattrice: entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale
- entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera

Per la registrazione ci si può rivolgere sia a veterinari pubblici delle Aziende per i Servizi Sanitari, sia a veterinari libero professionisti autorizzati e accreditati.

Una volta registrato alla BDR, il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare, pena sanzione (da 100 a 600 euro), al Comune di residenza (entro dieci giorni):
a) lo smarrimento del cane;
b) la sottrazione del cane (documenti da allegare: copia della denuncia all'autorità giudiziaria);
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
d) la morte del cane (documenti da allegare: certificato veterinario o quello del servizio che ha curato il ritiro dell'animale);
e) la variazione di residenza
f) la comunicazione nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale d’affezione 

Censimento Colonie Feline