Commercio su aree pubbliche

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Regime giuridico: autorizzazione

Il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel quale l’esercente intenda avviare l’attività e può essere esercitato da persone fisiche, società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice), da società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

L’operatore già intestatario di altra autorizzazione rilasciata da un Comune del Friuli Venezia Giulia, sia essa di tipologia A (posteggi), sia essa di tipologia B (itinerante), come imposto dall’art. 42 comma 8 della L.R. 29/2005, non può presentare una nuova segnalazione di inizio attività al commercio sulle aree pubbliche.

ADEMPIMENTI PER IL CITTADINO

Presentazione della domanda di autorizzazionein marca da bollo dal valore di € 14,62 che deve contenere:

  • Dati anagrafici del richiedente e dati identificativi della ditta/società;
  • Dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e, per la vendita di generi alimentari, anche quelli professionali;
  • Dichiarazione che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia);
  • Settore merceologico;
  • Data e sottoscrizione del richiedente.

 Allegati da produrre con la domanda:

  • Copia di un valido documento di identità del richiedente;
  • Marca da bollo dal valore di € 14,62 da apporre sull'autorizzazione;
  • Per i cittadini extra comunitari: copia del permesso di soggiorno;

Per la vendita di generi alimentari

  • Copia della comunicazione trasmessa all’A.S.S. competente per territorio mediante l’utilizzo del modello “Nuova Attività” o “Variazione Attività”;
  • Eventuale nomina del preposto e dichiarazione di possesso dei requisiti morali e, per la vendita di generi alimentari, anche quelli professionali;

Inizio dell’attività:

L’attività deve essere iniziata, pena revoca del provvedimento autorizzatorio,  entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione, mediante presentazione allo sportello unico per le attività produttive comunale della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

Il Comune ha 60 giorni di tempo per verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa. 

Comunicazioni:

  • Alla Camera di Commercio di Udine, all’ufficio del registro delle imprese: trasmissione della copia della S.C.I.A. debitamente vidimata dell’Ufficio Protocollo del Comune a dimostrazione dell’avvenuto inoltro, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività commerciale, al fine di chiedere l’iscrizione dell’attività nel registro delle imprese;
  • Al Comune: ogni variazione della residenza o sede legale, nonché della ragione sociale;

Al Comune: la sospensione e la cessazione dell’attività.