DISCIPLINA DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Regime giuridico: S.C.I.A.

L’articolo 2135 del Codice Civile, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, fornisce  la seguente definizione giuridica di imprenditore agricolo:

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge“.

La disposizione dell’articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 completa la definizione affermando che “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico“.

L’iscrizione dell’imprenditore agricolo, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice civile.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007, il nuovo testo dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001, in relazione all’esercizio dell'attività di vendita,così dispone:

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a euro 80.000 per gli imprenditori individuali ovvero a 2 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

ADEMPIMENTI PER IL CITTADINO

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) che deve contenere:  

· Dati anagrafici del dichiarante e dati identificativi della ditta;

· Dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali;

· Dichiarazione di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

· Ubicazione del punto vendita, superficie di vendita e tipologia dei prodotti venduti;

· Estremi delle mappe catastali di riferimento elencando i siti dei terreni coltivati, foglio e mappali, la loro collocazione, le dimensioni ed il tipo di cultura;

· Dichiarazione di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d’uso;

· Dichiarazione che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia);

· Dichiarazione di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA;

Allegati da produrre con la S.C.I.A.:

· Comunicazione al Dipartimento di Prevenzione di dell’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” di Udine mediante l’utilizzo del modello “Nuova Attività” o “Variazione Attività”;

· Certificato di agibilità dei locali o altrimenti copia dell’autorizzazione edilizia o del collaudo;

· Inoltre va allegato:che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola nell’anno solare precedente non è superiore a € 80.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 2.000.000,00 per le società;

· Copia di un valido documento di identità del dichiarante;

· Planimetria in scala dei locali;

· Per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno;

· Data e sottoscrizione del dichiarante.

Inizio dell’attività:

L’attività può essere a partire dalla data di presentazione della S.C.I.A. allo sportello unico per le attività produttive comunale.

Il Comune ha 60 giorni di tempo per verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

Comunicazioni:

Al Comune: ogni variazione della residenza o sede legale, nonché della ragione sociale sociale e della tipologia dei prodotti venuti.