STRUTTURE RICETTIVE

BED & BREAKFAST

L’attività dei bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria "standard";

b) categoria "comfort", se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell’allegato «B bis» facente parte integrante della L.R. 2/2002;

c) categoria "superior" se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell’allegato «B bis». 

L'attività di bed and breakfast è subordinata alla dichiarazione di inizio attività di cui all' articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990. Alla dichiarazione di inizio attività è allegata, altresì, una autovalutazione ai fini della classificazione dei bed and breakfast in una delle categorie di appartenenza previste al comma 2, dell’art. 81 della L.R. 2/2002 redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive.

La verifica, mediante sopralluogo, dell’idoneità dei locali di cui all’art. 81, comma 3, della predetta legge regionale spetta al settore tecnico e verrà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente.

In caso di esito positivo il Comune provvederà ad iscrivere l’esercizio nell’elenco degli operatori Bed & Breakfast. L’elenco aggiornato verrà pubblicato all’Albo del Comune e trasmesso alla Regione e alla Turismo FVG per la sua pubblicità.

Coloro che esercitano l'attività di bed & breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

AFFITTACAMERE

Regime giuridico S.C.I.A

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere con un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina situati in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio ed eventualmente servizi complementari avvalendosi della normale organizzazione familiare.

Il servizio di alloggio comprende la pulizia quotidiana dei locali, la fornitura e il cambio di biancheria ad ogni cambio di clienti e comunque una volta alla settimana e la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

Unitamente al servizio di alloggio può essere effettuato anche il servizio di ristorazione limitato alle sole persone alloggiate.

L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. a) della L.R. 29/2005, qualora sia svolta da uno stesso titolare in uno stesso immobile.

I locali destinati all’attività devono possedere i requisiti di cui all’allegato «F» della L.R. 2/2002. L’utilizzo degli stessi locali per l’attività di affittacamere non comporta modifica della destinazione d’uso degli immobili utilizzati.

ADEMPIMENTI PER IL CITTADINO

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

L’attivazione della suddetta attività è subordinata alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art.19 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ora sostituita dalla S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) da effettuarsi su apposito modulo predisposto dall’ufficio ove vengono dichiarati il possesso dei requisiti morali come stabiliti dall’art. 3, comma 1, lett.b), c) e d) del D.P.R. 7 maggio 2002, n. 0128/Pres e, nel caso in cui l’attività venga svolta in modo complementare a quella di somministrazione, anche quelli professionali di cui all’art. 88 della L.R. 2/2002, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie, urbanistiche e di destinazione d’uso con riferimento all’attività che si intende esercitare.

La verifica del possesso di requisiti di cui all’allegato «F» della L.R. 2/2002, anche mediante sopralluogo, spetta all’Ufficio Edilizia Urbanistica Ambiente e dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al punto precedente.