Somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dal Titolo V della L.R. 05/12/2005 n. 29 e successive modifiche.

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende una forma di commercio al dettaglio contraddistinta dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell’esercizio (o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all’esercizio), anche quando effettuata con distributori automatici.

Per superficie aperta al pubblico si intende l’area a disposizione dell’operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande sul posto; si tratta sia degli arredi dell’esercizio, quali tavoli, panche, sedie, lo stesso banco di somministrazione, ma anche delle stoviglie non monouso che costituiscono una parte dei beni componendi l’azienda di pubblico esercizio.

Benché il legislatore non lo specifichi espressamente, la distinzione più attuale tra attività di commercio al dettaglio ed attività di somministrazione si fonda sul “servizio assistito al tavolo” che caratterizza la sola somministrazione ed è assente nel commercio al dettaglio.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in:

a)    esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia. Negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l’esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

Tali esercizi, sebbene non più soggetti ad un contingente massimo fissato dal Comune, devono ottenere l'autorizzazione preventiva per l'aperture e il trasferimento di sede.

b)    esercizi di intrattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,etc.) in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande. L’attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è almeno pari ai tre quarti della superficie complessiva, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

Tali esercizi non sono soggetti ad un contingente massimo e la somministrazione può essere attivata con segnalazione certificata di inizio di attività.

Tutti gli esercizi possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari. Hanno altresì facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano.

L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931, oltre al possesso degli stessi requisiti morali previsti per l’attività di commercio al dettaglio.

L'esercizio dell'attività di somministrazione è altresì subordinato ai medesimi requisiti professionali previsti per l’attività di commercio di generi alimentari.

Per gli esercizi di somministrazione vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; qualora uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni, è ammessa la nomina stabile di un preposto dotato degli stessi requisiti morali e professionali del titolare.

I requisiti morali devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività. Il possesso dei requisiti è parimenti richiesto per tutti i preposti all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche al di fuori della fattispecie di società.

La nomina del preposto può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, redatta sull’apposito fac-simile predisposto dall’Ufficio competente, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata quale preposto; la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

Non è possibile designare la stessa persona quale preposta per più di un esercizio di somministrazione, in quanto il preposto deve garantire la proprie presenza ed il supporto-assistenza sia alla clientela, sia all’organizzazione amministrativa dell’esercizio di somministrazione.

Sono fatte salve le assenze temporanee per comuni esigenze, durante le quali il titolare viene sostituito da un dipendente, mantenendo la responsabilità della conduzione.

L’apertura ed il trasferimento della sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio.

L’esame della domanda è subordinato alla disponibilità da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l’attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.

L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

È soggetta invece alla segnalazione certificata di inizio attività la somministrazione di alimenti e bevande effettuata dagli esercizi di tipologia “trattenimento e svago”; tuttavia, occorre tener presente che, prima di iniziare l’attività di somministrazione, questi esercizi devono ottenere la preventiva autorizzazione di polizia.

ADEMPIMENTI PER IL CITTADINO

Richiesta di autorizzazione per apertura di un nuovo esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

E’ soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività la somministrazione effettuata:

a.    negli esercizi di trattenimento e svago;

b.    negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;

c.    nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

d.    nel domicilio del consumatore;

e.    nelle attività svolte in forma temporanea;

f.     nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine;

g.    all’interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale per riunioni e convegni;

h.    nei circoli privati aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciuti a norma di legge;

i.      l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali o di outlet, ovvero ubicata in edifici di proprietà pubblica, cui il Comune riconosca particolare pregio storico, artistico o architettonico, è soggetta ad autorizzazione comunale. Tale autorizzazione non è in alcun caso trasferibile di sede e decade automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale con il centro, il complesso o l’edificio.

 

Comunicazioni:

  • Comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” mediante l’utilizzo del modello “Nuova Attività” o “Variazione Attività”.