Opere pubbliche
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Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013
Articolo 38
"Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche"
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
Programma triennale opere pubbliche 2022_2024
Programma triennale opere pubbliche 2021_2023 e programma annuale 2021
Programma triennale opere pubbliche 2020-2022 e acquisizione di beni e servizi 2020-2021
Programma Triennale 2014-2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici
Programma Triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 dei Lavori Pubblici
del_CC_14_03062015.pdf260 KB
del_CC_51_25112015.pdf217 KB