Contrattazione regionale collettiva e decentrata

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Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013

Articolo 21, comma 1
"Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva"
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonchè le eventuali interpretazioni autentiche.

 

 

La contrattazione regionale in materia di pubblico impiego si svolge su due livelli:
collettiva: riferita all'area Regione e all'area Enti locali e, nell'ambito di queste, al personale dirigente e al personale non dirigente;
decentrata: si svolge a livello di singolo Ente nell’ambito delle condizioni e dei limiti stabili dalla contrattazione collettiva.

La contrattazione collettiva regionale di lavoro tra la Delegazione trattante pubblica di comparto e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative può avere una prima fase conclusiva che si concretizza in una pre-intesa sottoscritta per la parte pubblica dalla Delegazione stessa, nel rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale, d’intesa con le Associazioni rappresentative di Comuni, Province e Comunità montane.


Il testo della pre-intesa viene quindi trasmesso alla Giunta regionale, che autorizza con formale delibera, e sempre d’intesa con ANCI, UPI ed UNCEM, la sottoscrizione ufficiale del contratto.
La Giunta stessa trasmette poi il testo dell’accordo alla Corte dei Conti, che verifica la compatibilità finanziaria ed economica del documento: in caso positivo, la Delegazione trattante pubblica di comparto può procedere alla stipula del contratto definitivo.