È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente (Legge 08/03/1989, n. 95, art. 1 e 5).
Lo scrutatore di seggio ha il compito di:
- assistere il presidente di seggio
- apporre la propria firma sulle schede elettorali della sezione, prima dell’apertura della votazione
- identificare ogni elettore che si reca a votare presso la sezione elettorale
- compilare il registro degli elettori con il numero del documento d’identità e il numero della tessera elettorale del votante
- vidimare la tessera elettorale
- certificare che l’elettore abbia votato
- redigere le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.
La domanda di iscrizione all’albo:
- è volontaria
- è gratuita
- dura per sempre: una volta inclusi si rimane iscritti sino alla perdita dei requisiti o su richiesta motivata dello scrutatore stesso.
REQUISITI SOGGETTIVI
Per potersi iscrivere all’albo, gli elettori devono:
- essere cittadini italiani
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
- avere assolto agli obblighi scolastici.
Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Sono esclusi inoltre coloro che (Legge 08/03/1989 n. 95, art. 3):
- chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo
- sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art.96 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 104, com. 2.
NOMINA DEGLI SCRUTATORI
Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno prima della votazione, in pubblica adunanza, la commissione comunale:
- nomina gli scrutatori necessari, per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori
- crea una graduatoria di ulteriori nominativi, sempre compresi nell’albo, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento
- nomina ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, se il numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non è sufficiente per gli adempimenti ai punti precedenti.
La pubblica adunanza in cui sono nominati gli scrutatori deve essere annunciata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del Comune e, se designati, devono essere presenti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune (Legge 08/03/1989, n. 95, art. 6).
Lo scrutatore incaricato riceve copia della nomina a firma del sindaco attraverso un messo notificatore del Comune. L’ufficio di scrutatore è obbligatorio: si può rinunciare all’incarico solo per gravi e giustificati motivi documentati, comunicandolo all’ufficio elettorale entro 48 ore dalla notifica.
Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre di ciascun anno per poter essere iscritti nell’albo a gennaio dell’anno successivo.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI
La cancellazione dall’albo degli scrutatori può avvenire in qualsiasi momento su domanda dello scrutatore oppure d’ufficio in caso di:
- perdita dei requisiti, un esempio è il trasferimento della residenza in un altro comune
- assenza ingiustificata durante le consultazioni elettorali per le quali si era stati nominati
- condanna per reati in materia elettorale.
Pagina aggiornata il 23/05/2024