I genitori, o uno di essi, hanno la facoltà di dichiarare la nascita nel proprio Comune di residenza, quando la nascita sia avvenuta fuori da tale territorio. La dichiarazione deve essere resa all’Ufficio di Stato Civile entro 10 giorni dalla nascita.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, la dichiarazione deve essere fatta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre, fatto però salvo il diverso accordo fra i genitori medesimi.
Nel caso di persone non coniugate, i genitori devono presentarsi entrambi.
Il/I dichiarante/i deve/ono essere muniti di valido documento d’identificazione.
L’Ufficio provvede alla formazione dell’atto ed a comunicare i dati all’Ufficio Anagrafe per l’aggiornamento dell’archivio anagrafico.
Riconoscimento di figlio naturale
Il riconoscimento dei figli di coppie non coniugate fra loro è fatto:
a) nell’atto di nascita
b) con una dichiarazione apposita posteriore al concepimento
c) con dichiarazione posteriore la nascita
Relativamente ai punti b) e c), gli interessati devono contattare l’Ufficio di Stato Civile che darà le istruzioni in base al caso specifico.
Pagina aggiornata il 23/05/2024