Rilascio documenti

Comune di Bertiolo

Autenticazione di copia

Il cittadino può consegnare agli uffici della Pubblica Amministrazione, al posto dell’originale di un atto o documento, la sua copia autenticata.

L’autenticazione consiste nell’attestazione scritta dal funzionario (funzionario addetto al ricevimento o funzionario incaricato dal Sindaco o notaio, o cancelliere del tribunale), alla fine della copia, della conformità all’originale esibito per il confronto e la verifica. Il cittadino per la presentazione di documenti o attestati in occasione di partecipazioni a concorsi potrà evitare di autenticare tutte le copie, sarà sufficiente che lo stesso dichiari che la copia è conforme all’originale; stessa modalità vale per le copie delle pubblicazioni, in questo caso si ricorrerà ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non autenticate in quanto collegata ad una istanza. Qualora l’originale sia depositato presso un ufficio della P. A. l’autenticazione va richiesta all’ufficio che ha in deposito l’atto.

Non sono autenticabili: le foto, gli atti e copie di documento già resi conformi all’originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni.

Autenticazione di firma

L’autenticazione della firma consiste nell’attestazione del funzionario autenticante (funzionario incaricato dal Sindaco, notaio, cancelliere del tribunale e segretario comunale) che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del firmatario a mezzo valido documento di riconoscimento. La sottoscrizione di istanza da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata o anche spedita tramite posta unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore non autenticata.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione)

Nota bene:

Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della legge n.183 del 12 novembre 2011, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

 


 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione o “autocertificazione” è una dichiarazione che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

L’autocertificazione è utilizzabile con:

1) le pubbliche amministrazioni;
2) i gestori di servizi pubblici (es. Poste, Enel, Aziende del Gas, Telecom,ecc.);
3) i privati che lo consentono.

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le Pubbliche amministrazioni hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

E’ possibile autocertificare:

 

  • la data e il luogo di nascita
  • la residenza
  • la cittadinanza
  • il godimento di diritti civili e politici
  • lo stato di celibe, coniugato, vedovo/a, o stato libero
  • lo stato di famiglia
  • l’esistenza in vita
  • la nascita dei figli
  • il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente
  • la maternità
  • la paternità
  • la separazione o comunione dei beni
  • la posizione riguardo agli obblighi militari
  • l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
  • l’appartenenza a ordini professionali , titolo di studio, esami sostenuti
  • la qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • il possesso e il numero del codice fiscale / partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • lo stato di disoccupazione
  • la qualità di pensionato e la categoria di pensione
  • la qualità di studente
  • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • la qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello Stato Civile (nascita, matrimonio, cittadinanza , morte)
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L’autocertificazione non è ammessa per :

  • certificati medici, sanitari e veterinari,
  • certificati di origine
  • certificati di conformità CE
  • certificati di marchi o brevetti.

Le dichiarazionisostitutive di certificati hanno la stessa validità dei certificati che sostituiscono:

  • validità 6 mesi per i certificati anagrafici
  • validità illimitata per quei certificati dello stato civile contenenti informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte, matrimonio).

Requisiti:

Chi può presentare l’autocertificazione?

  • I cittadini italiani
  • I cittadini dell’ Unione Europea
  • I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

Documentazione:

Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice.

L’ autocertificazione deve essere firmata dall’ interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.

Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.

L ‘ autocertificazione può essere presentata:

1) di persona

2) per lettera o fax, allegando la fotocopia del documento d’identità della persona che l’ha firmata;

3) se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, può farlo un parente prossimo ( il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale, indicando l’impedimento temporaneo per ragioni di salute.

Costi:

Con l’autocertificazione non si paga né l’imposta di bollo, né i diritti di segreteria, in quanto non occorre l’autentica della sottoscrizione.

Normativa:

T.U. sulla documentazione amministrativa n. 445/2000

Certificato di cittadinanza

I certificati di cittadinanza vengono rilasciati in bollo – tranne nei casi in cui è prevista l’esenzione – allo sportello dell’Ufficio Anagrafe per i residenti al momento della richiesta.

Certificato di esistenza in vita

Il certificato di esistenza in vita viene rilasciato con consegna immediata allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, per i residenti al momento della richiesta.

Di norma viene richiesto in carta semplice per uso previdenziale.

Il cittadino può dare atto della propria esistenza in vita con “autocertificazione” resa direttamente all’ufficio richiedente.

Certificato di nascita

Il certificato di nascita è sempre in carta libera, qualunque sia l’uso.

Possono essere rilasciati i certificati relativi ai nati a Bertiolo, o nati in altro comune o all’estero, se l’atto di nascita è stato trascritto a Bertiolo.

Il rilascio è immediato per gli atti già presenti nel sistema informatico, interviene il giorno successivo la richiesta per tutti gli altri.

Certificato di matrimonio

Il certificato di matrimonio è in carta libera, qualunque sia l’uso.

L’Ufficio rilascia i certificati relativi ad atti di matrimonio contratti a Bertiolo dal 01/09/1871 in poi, in altri Comuni o all’estero, purchè risultino trascritti nei registri di Stato Civile di Bertiolo.

Il rilascio è immediato per gli atti già presenti nel sistema informatico, interviene il giorno successivo la richiesta per tutti gli altri.

Certificato di morte

Il certificato di morte è sempre in carta libera, qualunque l’uso.

Il rilascio avviene immediatamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe per i residenti alla data della morte o deceduti in altro Comune o all’estero, se l’atto di morte è stato trascritto a Bertiolo ed è già presente nel sistema informatico, interviene il giorno successivo la richiesta per tutti gli altri.

Certificato di nascita, matrimonio, morte (atto non registrato a Bertiolo)

Il cittadino qui residente che non è nato (o non ha contratto matrimonio) a Bertiolo (o il cui atto di nascita o matrimonio non sia trascritto presso il Comune di Bertiolo) per ottenere un certificato di nascita o matrimonio deve rivolgersi al Comune dove è avvenuto l’evento (o a quello presso il quale l’atto è stato trascritto).

Il cittadino può comunque evitare di consegnare il certificato di nascita o matrimonio richiestogli dalla Pubblica Amministrazione, sostituendolo con l’autocertificazione, che consiste nel dichiarare sotto la propria responsabilità dati personali (in questo caso la data e il luogo di nascita o di matrimonio e le generalità del coniuge).

Per quanto riguarda il certificato di morte relativo ad una persona non deceduta a Bertiolo, va richiesto al Comune dove è avvenuto il decesso. Anche questo certificato può essere sostituito dall’autocertificazione, che deve essere resa soltanto da persona legata da vincolo diretto di parentela (genitore o figlio).

Certificato di stato libero

Il certificato di stato libero attuale (attestante la condizione di celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a) viene rilasciato ai residenti, con consegna immediata, allo sportello dell’Ufficio Anagrafe al momento della richiesta.

Di norma è in bollo tranne dove la legge prevede l’esenzione.

Certificato di Residenza

Il certificato di residenza attuale viene rilasciato, con consegna immediata, allo sportello dell’Ufficio Anagrafe.

Di norma è in bollo tranne per gli usi per i quali la legge prevede l’esenzione.

La consegna del certificato di residenza storico, vale a dire riferito ad una data diversa da quella di oggi, oppure ad una persona non più residente nel Comune potrebbe essere differita nel caso in cui per la compilazione dovesse rendersi necessaria una ricerca nell’Archivio storico dell’Anagrafe.

Rilascio certificati anagrafici relativi a cittadini non più residenti

Il cittadino non più residente a Bertiolo, può chiedere all’Anagrafe (direttamente, tramite una terza persona o per posta) il rilascio di certificati anagrafici storici relativi al periodo in cui era qui residente (per se stesso e per i componenti del proprio nucleo familiare).

Validità dei certificati anagrafici e di stato civile

I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (es. nascita, morte) hanno VALIDITA’ ILLIMITATA. I restanti certificati hanno VALIDITA’ SEI MESI DALLA DATA DEL RILASCIO.

Per i certificati validi 6 mesi è previsto che possano in ogni caso essere accettati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità, quando l’interessato dichiari, sotto la sua responsabilità penale, in fondo al certificato esibito, che le informazioni contenutevi non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Si precisa che la firma non va autenticata e nemmeno fatta di fronte al funzionario ricevente.

Passaggio di proprietà di beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli)

In base a quanto stabilito con Decreto legge n. 223, art.7, del 4 luglio 2006 è stato abolito l’obbligo dell’atto notarile nel caso di passaggio di proprietà di automobili, moto, etc.

Con la nuova normativa, quindi, il cittadino può evitare ogni spesa notarile e rivolgersi al Comune per provvedere all’autenticazione delle firma sugli atti di vendita.

L’interessato una volta compilato il Certificato di Proprietà e autenticata la firma del venditore, ha tempo 60 giorni dalla data della firma per la trascrizione al PRA dell’ACI.

L’ufficio presso il quale recarsi si trova a Udine in via B.O. da Pordenone n.1, piano terra, stanza n. 9 con orario

dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15, lunedì e giovedì 15.15-16.45.

Quietanza liberatoria (Autentica di firma)

L’art.8.7, lett. f-bis del D.L. 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (in vigore dal 13 luglio 2011), ha inserito il comma 3-bis all’art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Ai sensi di tale norma l’autenticazione della sottoscrizione della quietanza liberatoria del pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, può essere ora effettuata anche dal funzionario incaricato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 21 c. 2, del D.P.R. 445/2000.

In precedenza l’autentica era di competenza esclusiva dei notai.
L’autentica di firma comporta il pagamento del diritto di segreteria pari a euro 0,52 ed è soggetta all’imposta di bollo del valore di euro 14,62.

Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni. Art. 8.
(Pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione).
1. Nei casi previsti dall’articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto.
3-bis. L’autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo e’ effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.

Pagina aggiornata il 23/05/2024

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