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Imposta Locale Immobiliare Autonoma


A chi è rivolto

L'ILIA è dovuta in caso di possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili) con l’esclusione dell’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze.

Deve essere versata dai possessori di immobili ovvero:

  • dal proprietario
  • dal titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli (salvo si tratti di abitazione principale);
  • dal concessionario di aree demaniali;
  • dal locatario nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Non è dovuta l’ILIA sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze, ove:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono invece assoggettate all'ILIA le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e le relative pertinenze.

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 4, comma 1, lettera b):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • su decisione del singolo comune (art. 15, comma 1, lettera f, LR 17/2022), l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare (verificare sul regolamento comunale).

Descrizione

Con Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce, nei comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Come fare

Clicca su “Richiedi online” e poi su “Calcolo ILIA”.

Per calcolare l’ILIA da versare è necessario disporre della base imponibile che, a seconda degli immobili, sarà  così determinata:

a) la base imponibile dei fabbricati è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale) che va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'immobile (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 7)

Esempio di calcolo della base imponibile di una unità abitativa:
Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: €. 454,48
Rendita rivalutata: 454,48 € x 5% = 477,20 €
Coefficiente della categoria catastale: €. 477,20 x 160 = €. 76.352,64
Imponibile ILIA: €. 76.352,64 x l'aliquota deliberata dal Comune.

b) la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
c) i terreni agricoli insistenti sul territorio montano sono esenti.
Per la quantificazione dell’importo dovuto è necessario moltiplicare la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune tenendo conto dei mesi, della percentuale di possesso e di eventuali riduzioni

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • i dati indicati nel portale per il calcolo dell’imposta

Cosa si ottiene

Il calcolo dell’Imposta Locale Immobiliare Autonoma.

Tempi e scadenze

Il servizio online è immediato.

Quanto costa

L'utilizzo del modello F24 è gratuito e consente di usufruire dei crediti erariali in compensazione dei debiti ILIA.

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Ulteriori informazioni

FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA

La Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 3, comma 1, lettera b) ha introdotto, rispetto all’IMU, una nuova fattispecie impositiva: il fabbricato strumentale all’attività economica per il quale il Comune potrebbe avere deliberato un’apposita aliquota (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 9, comma 7).

Ai fini ILIA, per fabbricato strumentale all’attività economica si deve intendere il fabbricato, ovvero l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Detta fattispecie è caratterizzata:

  1. dall’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale;
  2. dalla coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato.
    Con riferimento esclusivo all’anno 2023, si considerano fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:
    a) A/10 – uffici e studi privati
    b) A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l’abitazione principale o assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi;
    c) gruppo catastale B – salvo i casi di esenzione previsti dall’art. 11 LR 17/2022;
    d) C/1 – negozi e botteghe
    C/3 – laboratori per arti e mestieri
    C/5 – stabilimenti balneari e di acque curative
    e) gruppo catastale D – fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10).

Inoltre, sempre per l’anno 2023 rimane ferma la facoltà per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità di presentare la dichiarazione di strumentalità al fine di beneficiare dell’aliquota correlata alla fattispecie.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il 25/05/2024

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